Emergenza idrica in paese, il giornalista invita i cittadini ad andare a cercare gli amministratori comunali: legittima la condanna

Impossibile, secondo i giudici, non catalogare come istigazione a delinquere il pezzo pubblicato online da un quotidiano locale

Emergenza idrica in paese, il giornalista invita i cittadini ad andare a cercare gli amministratori comunali: legittima la condanna

Scenario della vicenda è un paese in Calabria. A finire sotto processo è un giornalista, che, anche in veste di direttore di un quotidiano locale, ha consentito la pubblicazione online di un ‘pezzo’ in cui, a fronte dei disagi determinati dalla mancata erogazione dell’acqua alla popolazione del paese per oltre una settimana nel periodo natalizio, ne attribuisce la responsabilità al sindaco e alla sua amministrazione, sostenendo che i cittadini avrebbero dovuto «prendere gli amministratori pubblici a pugni, schiaffi e calci» ed avrebbero dovuto «linciarli, andandoli a cercare sotto casa ad uno ad uno». Per i giudici di merito non ci sono dubbi: il giornalista si è reso responsabile del reato di istigazione a delinquere. Consequenziale la sua condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, con annesso risarcimento del danno in favore della parte civile. Con il ricorso in Cassazione l’avvocato che difende il giornalista prova a ridimensionare l’episodio oggetto del processo. Per i magistrati, però, le obiezioni difensive sono fragilissime, mentre è palese come quella tenuta dal giornalista sia valutabile come «una condotta concretamente istigatoria, in quanto dotata di un’effettiva e forte carica di persuasione e suggestione, nei confronti dei lettori del quotidiano online». Infatti, vi è stato il superamento dei limiti di esercizio del diritto di critica, in ragione sia del contenuto del ‘pezzo’ giornalistico sia delle espressioni usate.

Infine, «il fatto che il giornalista avesse criticato il danneggiamento degli oggetti di arredo urbano e dei cassonetti della spazzatura può assumere», secondo i giudici, «un significato probatorio anche a carico, rafforzando nei lettori la convinzione che solo una condotta di violenza fisica e di minaccia in danno degli amministratori comunali potesse rivelarsi più adeguata alla punizione di coloro che erano indicati come i responsabili di una situazione così grave». (Cass. pen., sez. I, sentenza 3 maggio 2024, n. 17567).

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