Polizza stipulata mediante formulario prestampata: operative le clausole speciali solo se richiamate con apposita spunta

Impossibile, quindi, per il giudice applicare al rapporto contrattuale quelle clausole che le parti non hanno voluto inserire nel contenuto pattizio

Polizza stipulata mediante formulario prestampata: operative le clausole speciali solo se richiamate con apposita spunta

A fronte di un contratto di assicurazione stipulato mediante formulario prestampato, le clausole contenute nelle condizioni speciali sono operanti solo se espressamente richiamate nel certificato di polizza mediante apposita spunta o contrassegno. Impossibile, quindi, per il giudice applicare al rapporto contrattuale quelle clausole che le parti non hanno voluto inserire nel contenuto pattizio. Ciò anche perché è intangibile il principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti ed esse sono obbligate a quanto è nel contratto espressamente stabilito.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 8871 del 3 aprile 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo all’indennizzo assicurativo, a fronte di una ‘polizza infortuni’, richiesto da un uomo per le lesioni da lui subite a seguito di una caduta accidentale da una scala.
Terreno di scontro è la riduzione dell’indennizzo decisa in Appello e dovuta, secondo i giudici, all’applicabilità, previsioni di polizza alla mano, di alcune condizioni speciali del contratto, ossia la previsione di particolari franchigie sia per l’invalidità permanente che per l’inabilità temporanea.
Per il soggetto assicurato, però, i giudici d’Appello hanno applicato al rapporto contrattuale clausole che, esplicitamente, le parti non avevano voluto inserire nel contenuto pattizio.
Questa obiezione è corretta, secondo i magistrati di Cassazione, poiché, come evidente dall’esame del certificato di polizza, non risultano spuntate le condizioni speciali applicate dai giudici d’Appello.
Questo dettaglio è fondamentale, poiché nei formulari di polizza, in caso di possibili variazioni al contenuto standard del contratto, le sole clausole operanti sono quelle spuntate o flaggate, non anche quelle che, come in questo caso, vengono lasciate in bianco. Peraltro, come emerge dallo stesso stralcio delle condizioni generali di contratto, è inequivoco che dette condizioni speciali sarebbero state valide solo se richiamate in polizza, proprio a conferma del contenuto necessariamente variabile che detta polizza avrebbe potuto assumere in concreto, sulla base della volontà delle parti, anche in ragione dell’entità del premio assicurativo.
Evidente, quindi, l’errore compiuto dai giudici d’Appello, i quali hanno finito con l’applicare al rapporto contrattuale clausole non volute dalle parti all’atto della sottoscrizione della polizza.

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