Nulla la nomina dell’amministratore che non ha rispettato l’obbligo dell’aggiornamento professionale
Decisiva la mancata frequentazione dei corsi obbligatori per legge. Questo dettaglio è fondamentale per ritenere nulla la delibera di nomina dell’amministratore

Nulla la nomina dell'amministratore che non ha frequentato gli obbligatori corsi periodici di aggiornamento. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 14 marzo 2025 del Tribunale di Castrovillari), i quali hanno ritenuto legittime le obiezioni sollevate, nel contesto di uno stabile nella provincia calabrese, da un condòmino in merito alla delibera assembleare di nomina dell’amministratore. Palese, secondo i giudici, la nullità della delibera, poiché si è appurato che il soggetto nominato amministratore non ha provveduto all’attività di frequentazione dei corsi obbligatori per legge. In sostanza, la deliberazione dell'assemblea condominiale che nomini amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti è nulla per contrarietà a norma imperativa, trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività . Irrilevante il fatto, chiariscono i giudici , che al divieto di svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio senza i requisiti non sia abbinata una esplicita sanzione civilistica: ciò non vale, difatti, a smentire la nullità della delibera di nomina, trattandosi di delibera nulla per violazione di norma imperativa. Soprattutto perché ciò conta è impedire la nomina dell’amministratore che sia ab origine non in possesso degli speciali requisiti di onorabilità , professionalità ed indipendenza, cui sia subordinata l’assunzione della carica.