Visualizzazione piena del verbale della seduta del consiglio scolastico

Legittima la pretesa avanzata da una società risultata penalizzata dalle valutazioni compiute durante la riunione

Visualizzazione piena del verbale della seduta del consiglio scolastico

Possibile l’accesso integrale al verbale della seduta del consiglio di un istituto scolastico anche da parte di una società privata. I giudici (sentenza 324 del 23 febbraio 2024 del Tar Veneto) hanno accolto le obiezioni sollevate da una ‘s.p.a.’ che si era vista rendere disponibile il verbale della seduta del consiglio di istituto, ma con l’omissione dei nominativi di due componenti, ossia quelli che si erano espressi sulla questione rilevante per la società stessa. In origine la società ha chiesto al locale istituto comprensivo statale una copia del verbale di una specifica riunione del consiglio di istituto e ha motivato la propria richiesta premettendo di avere partecipato dall’anno 2021 alla tradizionale cerimonia di premiazione degli alunni più meritevoli dell’istituto comprensivo e aggiungendo di avere appreso che in quella seduta del consiglio di istituto venne affermato che la società non sarebbe stata soddisfatta della visibilità concessale nella cerimonia svoltasi nel luglio 2022 e che, per tale ragione, la società sarebbe poi stata esclusa dalla cerimonia tenuta a conclusione dell’anno scolastico 2022-2023. Perciò, la società, valutando l’affermazione lesiva della propria immagine, ha ritenuto necessario acquisire il verbale della riunione per agire a propria tutela. A fronte della risposta solo parzialmente positiva da parte dell’istituto scolastico, la società ha decido di adire le vie legali per ottenere copia integrale del verbale della seduta del consiglio di istituto, inclusi i nominativi dei due componenti che si erano espressi sull’argomento riguardante la cerimonia finale di premiazione degli alunni meritevoli, ritenendo prive di fondamento le ragioni di riservatezza opposte dall’istituto scolastico a giustificazione della limitazione all’accesso. Per i giudici non ci sono dubbi: l’istanza di accesso avanzata dalla società risulta adeguatamente motivata in ordine all’interesse ad essa sotteso. Ed è fondata la tesi della necessità che la società ha di conoscere il nominativo oggetto dell’istanza per difendere un proprio interesse sostanziale, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla fondatezza dello stesso interesse. In sostanza, la conoscenza del nominativo del soggetto che durante la seduta del consiglio di istituto ha reso la dichiarazione ritenuta lesiva dalla società risulta indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa, che trova tutela costituzionale, della società, e, in difetto di tale conoscenza, la società non sarebbe nelle condizioni di attivare alcuna iniziativa a tutela delle proprie pretese, ignorando il soggetto nei confronti del quale indirizzarle. A fronte di tale quadro, rispetto all’interesse della società di accedere agli atti, risulta recessivo il diritto alla riservatezza dei soggetti i cui nominativi sono stati omessi dall’istituto scolastico. E ciò anche perché non si ravvisa l’esistenza di norme a tutela del diritto alla riservatezza in relazione alle dichiarazioni rese dai membri del consiglio di istituto nell’esercizio delle loro funzioni. Infatti, l’attività del consiglio di istituto, organo rappresentativo delle parti che compongono la comunità scolastica locale, si svolge nel rispetto del principio democratico, di cui sono corollario gli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Per tale ragione, le sedute dei consigli di istituto sono pubbliche e ne è prevista la pubblicazione degli atti all’albo della scuola. Va esclusa, quindi, l’ipotesi di un diritto all’anonimato del soggetto che ha reso le dichiarazioni sulle quali si appunta l’interesse della società. Tirando le somme, l’istituto scolastico dovrà fornire alla società. il verbale in forma integrale della riunione del consiglio di istituto.

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