Stop al servizio di riscaldamento per l’immobile del condòmino moroso
La normativa consente all’amministratore di sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato

Via libera all’amministratore di condominio che vuole sospendere l’erogazione del servizio di teleriscaldamento-geotermia all’unità immobiliare di proprietà del condòmino gravato da una morosità di oltre sei mesi per mancato pagamento degli oneri condominiali. Questa la secca posizione assunta dai giudici (sentenza del 7 maggio 2025 del Tribunale di Ferrara), i quali hanno così legittimato l’azione ipotizzata dall’amministratore di uno stabile in quel di Ferrara. Chiaro il quadro della vicenda. Nel 2022 l’amministratore ha intrapreso pignoramento nei confronti del condòmino, in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a fronte del mancato pagamento di quote condominiali. Tuttavia, il soddisfacimento del credito mediante tale procedura esecutiva è risultato difficoltoso, ciò in assenza, da un lato, di fondi nei rapporti bancari intestati al condòmino e, dall’altra, in presenza di due pignoramenti precedenti sul credito pensionistico aggredito dall’amministratore. Successivamente, a causa della permanenza della morosità del condòmino, l’amministratore ha ottenuto un secondo decreto ingiuntivo nei confronti del condòmino moroso. E, a quel punto, l’assemblea ha determinato la volontà di procedere per la sospensione della fornitura del servizio di riscaldamentogeotermia erogato nell’immobile di proprietà del condòmino moroso. Tale decisione è legittima, secondo i giudici, i quali ricordano che la comunione, disciplinata dal Codice Civile, consiste nell’appartenenza a più persone di uno stesso diritto reale, ovverossia nella contitolarità del diritto, e il condominio si sostanzia in una forma di comunione, precisamente in una comproprietà forzosa, sussistente allorché in un edificio coesistano parti esclusive e parti comuni indivise. Per quanto concerne le spese relative alla comunione negli edifici, quelle necessarie per la prestazione dei servizi nell’interesse comune debbono essere sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore dalla proprietà di ciascuno. E la normativa consente, sottolineano i giudici, all’amministratore di sospendere il condòmino moroso – la cui mora nel pagamento dei contributi si sia protratta per un semestre – dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Tirando le somme, i presupposti per la sospensione dei servizi, come ‘punizione’ ai danni di un condòmino, sono a morosità del condòmino e la persistenza della morosità per un semestre. Ragionando in questa ottica, i giudici annotano che dai documenti prodotti dall’amministratore condominiale si evince non solo la morosità del condòmino ma anche la persistenza di quella morosità per un tempo notevolmente superiore a quello di un semestre. Legittima, quindi, la sospensione della erogazione del servizio di teleriscaldamento geotermia? Assolutamente sì, sanciscono i giudici, poiché è consentita la sospensione dei servizi al condòmino che non abbia provveduto al pagamento delle relative quote di sua pertinenza per oltre un semestre, senza che rilevi la natura del bene oggetto del servizio. Tuttavia, il potere di agire in autotutela dell’amministratore deve comunque essere bilanciato con la tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e, in particolare, il diritto alla salute. Perciò, l’inibitoria all’uso di un servizio non deve determinare una lesione definitiva dei diritti fondamentali del condòmino moroso. E in questa ottica si è appurato che il servizio di riscaldamento per la proprietà del condòmino moroso non è autonomo, a differenza delle altre utenze: ciò significa che, anche sospendendo la fruizione dal servizio condominiale di geotermia, il condòmino è comunque in grado di riscaldare la propria abitazione mediante l’utilizzo di sistemi elettrici.