stop al nuovo amministratore che presenta un certificato di professionalità ‘viziato’
fatale il non avere eseguito l’esame finale in presenza presso la sede dell’organismo di formazione

Amministratore di condominio sulla porta, ma riesce a ottenere lo stop alla nomina del nuovo amministratore, inchiodato in un primo momento dal mancato possesso del certificato di professionalità e in un secondo momento dalla non conformità al dettato normativo del certificato di professionalità presentato successivamente, non avendo egli eseguito l’esame finale in presenza presso la sede dell’organismo di formazione. Questa la decisione presa dai giudici (sentenza del 19 novembre 2024 del Tribunale di Cosenza), chiamati a fare chiarezza sull’istanza presentata dal (quasi) ex amministratore di un condominio calabrese e mirata a contestare la nomina del nuovo amministratore dello stabile
In premessa, vengono richiamati i requisiti previsti per gli amministratori di condominio dalla riforma del 2012. Il riferimento è, in particolare, a due requisiti di carattere professionale: aver ottenuto un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere partecipato a un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica nell’ambito dell’amministrazione condominiale. Possibili, però, alcune eccezioni. Nello specifico, i requisiti professionali non sono richiesti qualora l’amministratore sia nominato tra i condòmini dello stabile e per coloro che abbiano svolto l’attività di amministratore di condominio per almeno un anno nei tre anni precedenti all’entrata in vigore della riforma, fatto salvo l’obbligo di formazione periodica. Di conseguenza, possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. E tale requisito deve essere posseduto dall’amministratore in momento antecedente la sua nomina e non solo, come nella vicenda in esame, in pendenza della causa di impugnazione della delibera, posto che la sua decorrenza non è retroattiva. Inevitabile la conseguenza: la mancanza ab origine dei requisiti previsti dalla legge comporta la nullità della delibera di nomina dell’amministratore. Peraltro, è considerata la mancanza del certificato di professionalità come una grave irregolarità che può determinare la revoca dell’amministratore. Ebbene, nella vicenda presa in esame dai giudici, si è appurato che il nuovo amministratore nominato era sprovvisto, al momento della nomina, del certificato di formazione iniziale e del possesso del certificato di professionalità e, successivamente, aveva presentato un certificato di professionalità non conforme al detto normativo, in quanto l’esame finale sostenuto non si era svolto in presenza presso una sede dell’organismo ma on line.