Risarcito il compratore dell’appartamento con una camera abusiva
Riconosciuto anche il diritto ad ottenere la restituzione di una parte del corrispettivo già versato al venditore

Tutele sacrosante, con annesso risarcimento, per il compratore che definisce l’acquisto di un immobile, ignorando però in esso la presenza di un abuso edilizio. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 23 dicembre 2024 del Tribunale di Roma), chiamati a sciogliere i nodi riguardanti una operazione immobiliare conclusa nella Capitale e resa complicata, a posteriori, dalla scoperta, da parte del nuovo proprietario, di una clamorosa magagna, ossia una stanza del tutto abusiva, realizzata partendo ad un balcone che poi, senza alcuna autorizzazione edilizia, era stato trasformato in una superficie coperta. Il compratore, effettuata, a rogito concluso, la sgradita scoperta, in Tribunale ha chiesto ed ottenuto dal venditore non solo il rimborso di parte del corrispettivo già versato ma anche un adeguato risarcimento Appurato, per essere precisi, che la stanza realizzata abusivamente non era stata dichiarata nell’atto ma risultava persino nella planimetria allegata alla stipula, nonostante fosse completamente abusiva, per l’appunto, i giudici sanciscono che l’incolpevole acquirente di un immobile realizzato, anche in parte, in difformità con la licenza edilizia, ha diritto anche al risarcimento del danno, essendo, a questo proposito, sufficiente la colpa – anche senza malafede – del venditore. Per quanto concerne il danno, poi, questo può corrispondere, ad esempio, alle spese necessarie a ripristinare il bene all’originaria conformità urbanistica. In generale, poi, se in un immobile è presente un abuso edilizio e se, quindi, esso è stato realizzato in difformità con la licenza edilizia, al compratore, che ignorava la circostanza, è concesso il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o, in alternativa, di pretendere, come nella vicenda presa in esame dai giudici, la riduzione del corrispettivo della vendita. In casi come questi, difatti, non si tratta di un vizio dell’immobile, poiché non si discute di un difetto strutturale del bene. Pertanto, il compratore va tutelato, a condizione, però, che la difformità urbanistica sia stata sottaciuta dal venditore, sia stata ignorata dall’acquirente e sia suscettibile di determinare una sanzione oppure un ordine di demolizione a carico del proprietario dell’immobile.