Ripartizione delle spese di manutenzione dell'autoclave tramite tabelle millesimali

La distribuzione delle spese per la manutenzione dell'autoclave segue gli stessi principi che regolano l'impianto idrico, nonostante la struttura a più piani dell'edificio e le disparità nell'utilizzo della pompa dell'autoclave. La variabilità nell'uso degli impianti verticali non costituisce motivo sufficiente per giustificare una ripartizione delle spese basata sulla proporzione dell'utilizzo

Ripartizione delle spese di manutenzione dell'autoclave tramite tabelle millesimali

In un condominio, alcuni proprietari impugnavano una decisione dell'assemblea in cui una spesa straordinaria per la manutenzione dell'autoclave veniva distribuita seguendo il criterio delle tabelle millesimali. Il Giudice di prima istanza, annullando la delibera, riteneva che tale modalità di distribuzione comportasse per i condomini un onere superiore rispetto a quanto previsto dall'art. 1123 del Codice Civile, poiché alcuni di essi non usufruivano della piscina collegata all'autoclave situata nella parte alta del condominio.

In risposta a questa sentenza, il condominio proponeva appello al Tribunale, sostenendo la violazione dell'articolo sopracitato e argomentando che i condomini possedevano sei unità immobiliari servite dall'autoclave, con la fornitura d'acqua alla piscina avvenuta solo occasionalmente.

Il Tribunale, in seconda istanza, accoglieva l'appello basandosi sul concetto che le spese relative alla manutenzione di beni comuni condominiali dovrebbero essere proporzionate al valore delle proprietà esclusive. In sostanza, l'obbligo di contribuire alle spese di beni condominiali, come l’impianto idrico che serve tutte le unità abitative, dovrebbe basarsi sul valore delle singole proprietà e non sull'uso specifico di tali beni.

Il giudice sottolineava che l'impiego dell'impianto idrico beneficia tutti i condomini indistintamente, non supportando la logica di dividere le spese in base all'uso se non vi è una diretta relazione causale tra l'uso e la spesa stessa. La mancanza di contatori specifici comporta l'applicazione della suddivisione basata sui millesimi di proprietà anziché su fattori come il consumo di acqua.

In assenza di contatori, l'uso dei millesimi di proprietà previene il ricorso a criteri di proporzionalità basati sui volumi d'acqua consumati, come stabilito dalla Cassazione. Se le tabelle millesimali sono regolarmente adottate e non contestate, la loro approvazione, pur se non unanime, risulta vincolante per i condomini e l'amministratore fino alla successiva revisione.

In sintesi, il Tribunale accoglieva l'appello e condannava gli appellati al rimborso delle spese legali, dimostrando come la ripartizione delle spese condominiali sia strettamente regolamentata dalle leggi vigenti e dalle norme di approvazione delle tabelle millesimali (Trib. Termini Imerese del 4 agosto 2024).

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