Recesso: facoltà che va esercitata solo alle condizioni e nei modi consensualmente stabiliti

Quando le pattuizioni ammettono il recesso ma contestualmente prevedono il pagamento di una somma (o un’altra prestazione) del recedente, il recesso non ha effetto se la prestazione non è stata adempiuta

Recesso: facoltà che va esercitata solo alle condizioni e nei modi consensualmente stabiliti

In materia di contratti, la facoltà di recesso non può essere esercitata se non alle condizioni e nei modi consensualmente stabiliti. Pertanto, quando le pattuizioni ammettono il recesso ma contestualmente prevedono il pagamento di una somma (o un’altra prestazione) del recedente, sia che tale prestazione abbia contenuto d’indennizzo o prezzo dello ius poenitendi, sia che si risolva nell’adempimento di un’obbligazione restitutoria o, comunque, avente contenuto diverso da quello indennitario, il recesso non ha effetto se la prestazione non è stata adempiuta.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 16981 del 30 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad un contratto di vigilanza privata per una singola casa.
In generale, la cosiddetta multa penitenziale, prevista dal Codice Civile, assolve alla finalità di indennizzare la controparte nell’ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell’altro contraente. In tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull’addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell’avvenuto esercizio del diritto da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte.
Analizzando la specifica vicenda, si è appurato che le parti – privato e società di vigilanza – avevano previsto una facoltà di recesso libero, poiché la somma prevista dal contratto (e che la parte recedente avrebbe dovuto versare all’atto del recesso) era volta semplicemente a contemperare i contrapposti interessi in occasione dello scioglimento del rapporto, non deponendo a favore di una multa penitenziale neppure l’uso dell’espressione utilizzate nel documento contrattuale.
La prestazione pecuniaria a carico della parte recedente consisteva nel pagamento di una percentuale dei canoni ancora a scadere, a riprova della funzione indennitaria della clausola, volta a compensare l’altra parte per la perdita delle somme che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato sciolto anticipatamente, i cui effetti erano, quindi, subordinati ex lege all’effettivo pagamento.
In mancanza del versamento di quanto concordato, il contratto era da considerare ancora in essere al momento della domanda di risoluzione, chiosano i giudici di Cassazione, poiché, in generale, ove la prestazione pecuniaria convenuta non sia stata adempiuta, lo scioglimento del contratto non si perfeziona e resta esperibile l’azione di risoluzione per inadempimento.

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