‘Post’ offensivo su ‘Facebook’ contro i Carabinieri: legittima la condanna per vilipendio
Impossibile ridimensionare la gravità dell’episodio alla luce della cancellazione postuma del ‘post’, nel frattempo, però, ampiamente visibile
Pubblica su ‘Facebook’ un messaggio offensivo contro i Carabinieri: la successiva rimozione del ‘post’ non lo salva dalla condanna per il reato di vilipendio delle forze armate dello Stato.
Inequivocabile il contenuto dello scritto pubblicato sul noto social network. Impossibile, secondo i giudici (sentenza numero 34022 del 16 ottobre 2025 della Cassazione), ridimensionare la gravità dell’episodio alla luce della cancellazione postuma del ‘post’, nel frattempo, però, ampiamente visibile.
A pandemia in corso, molti cittadini mal digeriscono le misure imposte dallo Stato per frenare la diffusione del Covid-19. Qualcuno tiene per sé il malumore e le perplessità, qualcunaltro, invece, decide di esprimere il proprio dissenso in maniera chiara, anche troppo, sui social network.
Esemplare quanto fatto da un uomo, di origini calabresi, che, a seguito di un ‘post’ condiviso su ‘Facebook’, si ritrova sotto processo, gravato dall’accusa di vilipendio delle forze armate dello Stato.
Inequivocabile il contenuto condiviso on line, caratterizzato dalla foto di un verbale amministrativo riguardante la multa elevata nei riguardi dell’uomo per la violazione della normativa volta a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 e, soprattutto, centrato sulla frase “Questo è il potere che lo Stato dà a questi quattro sbirri di m...a ... buffoni”.
Destinatari dello scritto sono i due carabinieri che hanno multato il cittadino e, più in generale, l’Arma e lo Stato.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: l’autore del ‘post’ è colpevole del reato di vilipendio delle forze armate dello Stato, avendo oltraggiato l’Arma dei Carabinieri. Per quanto concerne la pena, essa viene fissata in 2mila euro di multa.
Col ricorso in Cassazione il legale che difende l’uomo prova a ridimensionare i fatti, chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità, a fronte, a suo dire, di un episodio non particolarmente grave.
Questa visione viene respinta seccamente dai giudici di terzo grado, per i quali è impensabile valutare il ‘post’ su ‘Facebook’ come non molto rilevante, soprattutto facendo adeguato riferimento alle modalità di commissione del fatto, ovverosia la pubblicazione di un ‘post’ su una piattaforma social di largo utilizzo, corredato della riproduzione della foto del verbale di contravvenzione che recava le firme dei militari che tale contravvenzione avevano elevato, così inevitabilmente ampliando la portata offensiva della condotta, poiché il discredito espresso verso l’istituzione vilipesa si era esteso alle persone dei militari, agevolmente identificabili.
Ciò detto, è irrilevante, sempre secondo i giudici di Cassazione, la circostanza, enfatizzata dalla difesa, della avvenuta cancellazione postuma del ‘post’, nel frattempo ampiamente visibile. Su questo punto, difatti, viene richiamato il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, può acquisire rilievo anche la condotta successiva alla commissione del reato, condotta che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata.
Tirando le somme, è sacrosanta e definitiva la condanna dell’autore del ‘post’ incriminato.