Possibile il ricorso a mezzi diversi dall’originale se quest’ultimo è andato perduto in maniera incolpevole

Di norma, se il disconoscimento ha ad oggetto anche la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull’originale

Possibile il ricorso a mezzi diversi dall’originale se quest’ultimo è andato perduto in maniera incolpevole

La possibilità di provare l’esistenza del contratto e l’autenticità della sottoscrizione con mezzi diversi dalla produzione dell'originale e dalla verificazione si dischiude solo dopo la prova ad opera della parte interessata che l'originale è andato perduto senza sua colpa. Questo il principio applicato dai giudici (sentenza numero 24607 del 13 settembre 2024 della Cassazione) nell’esaminare il complesso contenzioso relativo alla cessione delle quote di un compendio immobiliare. Per maggiore chiarezza, poi, i giudici precisano che una cosa è il disconoscimento della conformità della fotocopia all’originale e un’altra cosa è il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in entrambi i casi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso, come previsto dal Codice Civile). Se il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all’originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell’originale. Se il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull’originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest’ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni.

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