Notifica a mezzo pec: non c’è l’obbligo di produrla in modalità telematica
E’ valido l’appello notificato in forma telematica, nonostante il difensore si sia costituito nel giudizio secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie analogiche di documenti nativi digitali.

La Corte territoriale ha respinto l'appello principale poiché non è stata dimostrata in modo tempestivo la notifica dell'appello alle controparti, nè la costituzione tempestiva degli appellanti.
Il caso è stato portato in Cassazione. Secondo i ricorrenti, il deposito su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e consegna con relativa attestazione di conformità, sostituiva a tutti gli effetti il deposito dell’ originale telematico. Inoltre, poiché le controparti non avevano contestato tali documenti e non era stata avanzata alcuna accusa di falsificazione, ritenevano ingiusta la decisione di dichiarare l'appello improcedibile.
La Corte Suprema ha accolto tale argomentazione. Ha infatti, spiegato che l'avvocato degli appellanti aveva notificato l'appello in formato telematico, si era poi, costituito presentando copie analogiche di documenti nativamente digitali, senza però depositare gli originali o le copie informatiche dei suddetti documenti in via telematica.
Durante le conclusioni, la difesa aveva depositato la relazione di notifica dell'appello insieme alle ricevute di accettazione e di consegna in formato digitale.
La Cassazione ha criticato l'approccio rigoroso della Corte d'Appello che richiedeva che la notifica tramite email certificata della citazione di appello dovesse essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’ udienza prevista dall'articolo 350 del codice di procedura civile. Tuttavia, non esiste l'obbligo di presentare la notifica in formato telematico secondo la Cassazione.
Di conseguenza, il ricorso è stato accolto con un'ordinanza datata 4 novembre 2024, annullando la decisione della Corte di non ammettere l'appello.