Non basta un generico inadempimento del medico per il risarcimento del paziente
Tocca al paziente dedurre un inadempimento qualificato attribuibile al medico e dimostrare che la specifica condotta inadempiente imputata al sanitario è stata causa del danno

Per vedersi riconosciuto il diritto ad un ristoro economico, il paziente che si ritiene leso dalla condotta del medico non può genericamente dedurre un qualsiasi inadempimento del sanitario, ma deve, invece, dedurre un inadempimento qualificato del medico, cioè tale da essere astrattamente idoneo a produrre il danno da lui subito. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza dell’11 ottobre 2024 del Tribunale di Castrovillari), chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata da una signora nei confronti di un’azienda sanitaria locale e del medico, dipendente di quella azienda sanitaria locale, che, a suo dire, aveva effettuato una erronea diagnosi mentre l’aveva assistita durante un ricovero presso il locale nosocomio. Nello specifico, la donna racconta di essersi rivolta all’ospedale locale per essere curata a seguito di una caduta e lamenta il fatto che il medico che l’aveva presa in cura aveva erroneamente diagnosticato una frattura di Colles., aggiungendo, ovviamente, che i danni fisici da lei riportati sono da attribuirsi a tale erronea diagnosi. Prima di esaminare in dettaglio la vicenda oggetto del processo, i giudici chiariscono che ai fini del risarcimento per ‘malpractice’ medica rileva soltanto l’inadempimento del medico astrattamente idoneo a causare il danno lamentato dal paziente. Come detto, il paziente deve dedurre un inadempimento qualificato attribuibile al medico e tale onere probatorio può ritenersi assolto nel caso in cui egli riesca a dimostrare che la specifica condotta inadempiente imputata al sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non, causa del danno da lui subito. Nel caso in cui, però, il paziente non riesca a fornire detta prova e, pertanto, la causa del danno sia rimasta ignota, la domanda risarcitoria dovrà essere rigettata. Il medico, invece, ha da successivamente provare che non vi è stato l’inadempimento dedotto dal paziente danneggiato oppure che, pur essendoci stato detto inadempimento, esso non è stato rilevante dal punto di vista causale nella determinazione del danno. Nella specifica vicenda oggetto del processo si è appurato che il sanitario, dopo una valutazione ortopedica sul polso sinistro della donna, valutazione effettuata sulla base della radiografia che era stata eseguita al ‘Pronto Soccorso’, ha ritenuto che il trattamento più idoneo a trattare la patologia della paziente fosse il trattamento conservativo. Tale tipo di trattamento, secondo i periti, è da ritenersi maggiormente adatto, rispetto al trattamento chirurgico, per le fratture al polso. Conseguentemente, non vi è stata alcuna attività omissiva o commissiva da parte del sanitario e la necessità di effettuare una ‘TAC’ tridimensionale non è emersa, in quanto le linee guida vigenti non la prevedevano. In conclusione, secondo il giudice, la scelta di un trattamento conservativo era la più consona e l’iniziale ed errata diagnosi di frattura di Colles non ha precluso alla paziente il miglioramento dalla frattura. Inoltre, sempre in linea con quanto emerso dalla relazione tecnica dei periti, la frattura al polso non ha determinato particolari deficit invalidanti e i postumi subiti dalla paziente (quantificabili nel 2 per cento) sono causa diretta ed immediata della lesione riportata nel trauma; mentre nella sua causazione non ha avuto alcun ruolo la condotta omissiva posta in essere dal sanitario.