Nel bagagliaio dell’auto un’arma tenuta in una custodia e priva di munizioni: legittima comunque la condanna
Nessuna giustificazione per un uomo finito sotto processo e ritenuto colpevole di porto illegale di arma

A spasso in auto con un’arma nel bagagliaio: legittimo parlare di porto illegale. Questa la secca posizione assunta dai giudici (sentenza numero 10773 del 18 marzo 2025 della Cassazione), i quali definiscono irrilevante il fatto che l’arma fosse tenuta in una custodia e senza munizioni.
Scenario della vicenda è la provincia milanese. A finire nei guai è un uomo, beccato ad andare in giro con la propria automobile portando nel portabagagli un’arma.
Inevitabile lo strascico giudiziario, con l’uomo condannato, sia in primo che in secondo grado, per porto illegale di arma comune da sparo. In particolare, per i giudici d’Appello è sacrosanto parlare di porto, anziché trasporto, di arma, essendo emersa dalle intercettazioni la prova che l’uomo ne aveva la pronta disponibilità per un uso immediato, come riscontrato anche dalla polizia giudiziaria. E in questa ottica viene ritenuto non decisivo il fatto che l’arma fosse riposta nel bagagliaio dell’auto, chiusa in una custodia e scarica, in quanto è risultato dalle intercettazioni che essa era destinata ad essere provata a breve da un possibile acquirente.
Impossibile, sempre secondo i giudici d’Appello, ridimensionare l’episodio, caratterizzato da una particolare gravità, poiché riguardante un’arma illecitamente detenuta e la vendita della stessa arma a terzi senza alcuna licenza.
Nel contesto della Cassazione, però, il legale che difende l’uomo sotto processo ribadisce la configurabilità del trasporto materiale non punibile, e, in questa ottica, contesta la valutazione compiuta in Appello, valutazione forzata, a suo dire, poiché si è tratta la prova del porto d’armi da presunte intenzioni manifestate nel corso di telefonate anziché da connotazioni di natura oggettiva, così violando il principio secondo cui il reato di porto illegale di arma ricorre quando il soggetto, pur non portando indosso l’arma, ne possa però prontamente disporre per un uso immediato e ignorando un dettaglio importante, cioè che l’arma si trovava nel bagagliaio, chiusa nella custodia e priva di munizioni.
A censurare questa visione ha provveduto innanzitutto il Sostituto Procuratore Generale della Cassazione, richiamando il principio secondo cui non ricorre l’ipotesi del trasporto quando l’arma sia portata nell’autovettura percorrente la pubblica via da soggetto non titolare della legittima detenzione, da un luogo diverso da quello indicato nella denuncia, e in condizioni di integrità e completo montaggio, anche se scarica e dentro la custodia, con conseguente configurabilità della fattispecie del porto abusivo.
Su questa linea anche i magistrati di Cassazione, i quali confermano perciò in via definitiva la responsabilità penale dell’uomo sotto processo, inchiodato dalla valenza probatoria delle conversazioni intercettate: in sostanza, si è appurato che l’arma si trovava nell’autovettura condotta dall’uomo per consentire al potenziale acquirente di provarla di lì a poco, come confermato dalla dall’esito dell’attività di riscontro svolta dalla polizia giudiziaria in tempo pressoché reale.
Provato, quindi, il motivo per cui l’arma si trovava sull’autovettura dell’uomo, è sacrosanto, secondo i magistrati, parlare di porto illegale. Ciò soprattutto tenendo presente che il trasporto si può in concreto ravvisare, sulla base di un criterio puramente oggettivo, solo quando l’arma, non essendo idonea all’uso immediato, venga in considerazione non già nella sua intrinseca attitudine e potenzialità offensiva, ma come oggetto inerte ed inoffensivo di un’operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione, mentre è configurabile il reato di porto illegale di arma quando il soggetto ne ha la pronta disponibilità per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso.
Tirando le somme, il criterio distintivo fra porto e trasporto di arma, dunque, va ravvisato nella possibilità, o meno, dell’utilizzazione immediata. E applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, è decisiva la constatazione che l’arma era destinata ad essere usata di lì a poco sulla pubblica via. Dunque, si trattava di un trasferimento non inerte, ma funzionale all’esercizio della potenzialità offensiva dell’arma stessa, chiosano i magistrati, aggiungendo che la circostanza che l’arma era custodita nel bagagliaio non assume rilievo decisivo ai fini dell’esclusione del reato di porto. Anche perché la custodia dell’arma nel bagagliaio – tenuto conto delle circostanze del caso concreto, e cioè del fatto che sull’auto avesse preso posto anche il potenziale acquirente per essere condotto in un luogo sicuro, in cui il fucile avrebbe potuto essere provato – non era suscettibile di influire sulla quasi immediata utilizzabilità dell’arma.