Marito fedifrago e coppia in crisi: il troppo tempo passato esclude il nesso

Respinta l’istanza di addebito avanzata da una donna nei confronti del marito. L’esclusione dell’incidenza della relazione adulterina dell’uomo trova giustificazione proprio nella sottolineatura del tempo trascorso dalla scoperta della relazione stessa

Marito fedifrago e coppia in crisi: il troppo tempo passato esclude il nesso

Se passa tanto tempo tra il tradimento e la rottura coniugale, allora è impossibile addebitare la separazione al coniuge fedifrago. Respinta l’istanza avanzata, nel caso specifico, da una donna, istanza ritenuta priva di fondamento dai giudici (ordinanza numero 22941 del 19 agosto 2024 della Cassazione). A fronte della violazione del dovere di fedeltà da parte dell’uomo, i giudici escludono la sussistenza di un nesso eziologico con il fallimento dell’unione coniugale, ponendo in risalto, per un verso, il lungo periodo di tempo trascorso tra la scoperta di una prima relazione extraconiugale intrapresa dall’uomo e la proposizione della domanda di separazione, e dando poi atto, per altro verso, dell’insufficienza delle prove addotte a sostegno dell’asserito avvio di una nuova relazione da parte dell’uomo in epoca più prossima all’instaurazione del giudizio di separazione. Indiscutibile il principio secondo cui l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la tolleranza manifestata da un coniuge nei confronti della relazione extraconiugale intrapresa dall’altro coniuge, a meno che non possa ritenersi che la predetta relazione non abbia costituito la causa della crisi coniugale, a quell’epoca già in atto e mai più sanata, ovvero che, avuto riguardo anche al tempo trascorso prima della proposizione della domanda, la relazione sia rimasta un episodio isolato, eventualmente dovuto ad un temporaneo appannamento del vincolo affettivo tra i coniugi, e superato da una piena e completa ripresa dei rapporti tra di loro, nuovamente deterioratisi in epoca successiva per altre ragioni. Nel caso specifico, l’esclusione dell’incidenza della prima relazione trova giustificazione proprio nella sottolineatura del tempo trascorso dalla scoperta della relazione stessa, tempo tale da indurre a ritenere che si trattasse di una vicenda ormai superata e quindi inidonea a determinare la rottura dei rapporti tra i coniugi, anche in considerazione della mancata dimostrazione che la violazione dell’obbligo di fedeltà fosse proseguita o si fosse ripetuta anche in epoca successiva.

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