Mantenimento figlio maggiorenne: si devono esaminare le ragioni specifiche

Con il raggiungimento di un’età in cui il percorso formativo di studi è solitamente concluso, la condizione di continua mancanza di autosufficienza economica reddituale, in assenza di altre ragioni individuali specifiche, rappresenta un indicatore di inerzia colpevole, determinando la revoca del diritto del figlio maggiorenne ma non autosufficiente ad essere mantenuto dai genitori.

Mantenimento figlio maggiorenne: si devono esaminare le ragioni specifiche

In un procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, un uomo ha richiesto al Tribunale di Bari la revoca degli assegni di mantenimento a favore dei suoi figli maggiorenni. Dopo un dibattito legale dettagliato, il giudice ha accolto la richiesta del padre revocando ogni obbligo economico verso i figli.

Successivamente, uno dei figli e l’ex moglie hanno presentato appello contro questa decisione, sostenendo che nonostante l'età del figlio, quest’ultimo non fosse ancora economicamente indipendente a causa del presunto mancato supporto finanziario del padre per il suo percorso universitario. Inizialmente, la Corte d'Appello ha appoggiato la decisione del Tribunale.

Il figlio e la madre hanno quindi presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza, che ha annullato la decisione della Corte d'Appello e ha rimandato il caso per una nuova valutazione. La Corte territoriale è stata, quindi, incaricata di determinare se il figlio fosse in grado di essere economicamente autosufficiente e se l'assenza di sostegno finanziario per l'università da parte del padre avesse impedito il raggiungimento di tale autonomia.

Nonostante le argomentazioni, la Corte d'Appello ha respinto nuovamente il ricorso, stabilendo che il fallimento del figlio nel completare gli studi universitari fosse più dovuto alla sua inerzia piuttosto che all'ipotetico inadempimento del padre. La mancata copertura delle tasse universitarie da parte del genitore non è stata considerata come la ragione principale dell'insuccesso accademico del figlio.

Dopo un ulteriore appello presentato alla Cassazione, il ricorso è stato definitivamente respinto. La Suprema Corte ha stabilito che il figlio non è riuscito a raggiungere l'autosufficienza economica in modo colposo e che il suo fallimento nel completare gli studi universitari non poteva essere interamente attribuito al padre.

Di conseguenza, la decisione di prima istanza che esentava l'uomo dagli obblighi economici verso i figli è stata confermata definitivamente.

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