lavoro domestico: le famiglie devono predisporre un sistema per misurare l’orario di ogni collaboratore
spunti importanti dal pronunciamento dei giudici comunitari in merito al licenziamento di una collaboratrice domestica in Spagna

In materia di organizzazione dell’orario di lavoro, i datori di lavoro domestico devono predisporre un sistema che consenta di misurare la durata dell’orario di lavoro giornaliero di ciascun collaboratore domestico. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 19 dicembre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il caso relativo al licenziamento in Spagna di una donna assunta come collaboratrice domestica a tempo pieno. In prima battuta, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo e i suoi datori di lavoro sono stati condannati a versare alla ex dipendente talune somme a titolo di giorni di ferie non goduti e di ore di lavoro straordinario. In seconda battuta, però, i giudici spagnoli hanno ritenuto che la lavoratrice non avesse dimostrato né le ore di lavoro effettuate né la retribuzione da lei richiesta. Nello specifico, i giudici hanno ritenuto che la lavoratrice non potesse basarsi unicamente sulla mancata produzione, da parte dei suoi datori di lavoro, di registri giornalieri dell’orario di lavoro da lei effettuato, in quanto la normativa spagnola esenta taluni datori di lavoro, tra i quali si annoverano i nuclei familiari, dall’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro effettivo svolto dai loro dipendenti. A fare chiarezza sono stati chiamati i giudici comunitari, i quali hanno definito contrarie alla direttiva europea sull’organizzazione dell’orario di lavoro la normativa spagnola allora in vigore nonché l’interpretazione fornitane da parte degli organi giurisdizionali spagnoli, interpretazione secondo cui i datori di lavoro non sono obbligati ad istituire un sistema che consenta di misurare la durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore. Il legislatore spagnolo ha imposto ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un siffatto sistema. Ma i giudici tengono a precisare che tutte le autorità degli Stati membri dell’Unione Europea, ivi inclusi gli organi giurisdizionali, sono tenute a contribuire al conseguimento del risultato previsto dalle direttive. L’interpretazione di una disposizione nazionale da parte dei giudici o una prassi amministrativa le quali esonerino i datori di lavoro dall’obbligo di istituire un tale sistema per quanto riguarda i collaboratori domestici manifestamente non rispettano la direttiva. Infatti, tali lavoratori si vedono così privati della possibilità di determinare in modo obiettivo e affidabile il numero di ore di lavoro effettuate e la loro ripartizione nel tempo. Per contro, è possibile prevedere regole particolari in ragione del settore di attività di cui si tratta o delle specificità di taluni datori di lavoro, come le loro dimensioni, purché sia effettivamente garantita la durata massima settimanale del lavoro. Pertanto, in ragione delle peculiarità del settore del lavoro domestico, possono essere previste talune deroghe per quanto riguarda le ore di lavoro straordinario e il lavoro a tempo parziale, purché esse non svuotino di contenuto la direttiva.