Installazione di una pergotenda: basta il parere positivo espresso nella chat condominiale
Non necessario, quindi,, al fine di conseguire l’assenso, discutere della questione in sede di assemblea condominiale

Sufficiente l’approvazione espressa nella chat condominiale tramite ‘WhatsApp’ per legittimare il via libera all’installazione di una pergotenda. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza del 16 febbraio 2025 del Tribunale di Bologna), chiamato a prendere in esame le obiezioni sollevate da una condòmina a fronte della realizzazione dell’opera. Dalla documentazione a disposizione risulta, in particolare, che l’installazione della struttura in questione era stata preceduta da una comunicazione nella chat condominiale tramite ‘WhatsApp’, comunicazione con cui il condòmino palesava la volontà di installare il manufatto nella propria area cortiliva, fornendone una descrizione analitica, seguita da rilievi fotografici che ne evidenziavano caratteristiche e posizionamento, e tale informativa era accompagnata dalla domanda se i condomini fossero d’accordo con la soluzione prospettata. A quella domanda seguirono molteplici manifestazioni di assenso, compresa la dichiarazione favorevole della condòmina – “Mi sembra un’ottima idea”, si legge, frase poi seguita dal simbolo del ‘pollice su’ – che ha poi adito le vie legali per porre in dubbio la legittimità dell’opera. Successivamente all’approvazione da parte dei condòmini, ovviamente il condòmino effettuò l’ordine della tenda e provvide al pagamento del prezzo convenuto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla condòmina, quindi, non era necessario, al fine di conseguire il suo assenso, discutere della questione in sede di assemblea condominiale. Irrilevanti, quindi, le comunicazioni ulteriori contenenti le doglianze della condòmina e indirizzate all’amministratore solo successivamente all’installazione della tenda. Anche perché non appare ragionevole ritenere che la condòmina avesse, con la risposta in chat, inteso semplicemente esprimere un commento astratto sull’estetica del manufatto, anche perché la richiesta del condòmino era molto specifica e riguardava sia le caratteristiche estetiche, tecniche e strutturali della tenda, sia il posizionamento, con tanto di indicazione del luogo esatto di installazione della struttura.