Il divieto di cumulo dell’attività di mediatore immobiliare e di amministratore di condomini non è in linea con il principio di proporzionalità
Secondo la Giustizia UE la disciplina europea relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che non è consentito ad una normativa nazionale prevedere un’incompatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, congiuntamente svolte.

La vicenda in questione porta alla luce una complessa controversia tra una società italiana e le istituzioni locali riguardante il simultaneo svolgimento di attività di mediazione immobiliare e amministrazione condominiale. La società ha manifestato il proprio dissenso nei confronti di un divieto imposto dalle autorità che impediva l'accorpamento dei suddetti lavori; il contenzioso ha raggiunto le alte corti del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea.
Nel caso in esame, quest’ultima, chiamata a pronunciarsi, ha emesso importanti chiarimenti: in particolare, è stata sottolineata l'importanza che le restrizioni previste dall’ordinamento siano bilanciate e necessarie, evitando la possibile creazione di conflitti di interesse prevedibili.
Nonostante le difficoltà pratiche evidenziate dal Governo italiano, la sentenza europea ha stabilito che il divieto assoluto di accorpamento delle attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini superi i limiti necessari per conseguire gli obiettivi prefissati.