Il danno derivante dall’inutilizzabilità dell’edificio per infiltrazioni deve essere risarcito in via presuntiva
L'articolo 1117 del codice civile stabilisce che alcune parti che sono naturalmente o funzionalmente parti comuni sono presunte tali, a meno che non si dimostri il contrario. Se un bene diventa inutilizzabile, il proprietario ha diritto al risarcimento senza dover dimostrare direttamente l'inutilizzabilità

I proprietari di un appartamento, danneggiato da infiltrazioni d'acqua, hanno portato in tribunale i vicini del piano superiore e il condominio. In una fase precautelare, ai vicini è stato ordinato dal giudice di intervenire sul lastrico solare per eliminare le cause delle infiltrazioni. Nel processo principale, i danneggiati hanno lamentato che le infiltrazioni non si erano fermate e hanno chiesto che i vicini e il condominio riparassero i danni e risarcissero i danneggiati. La difesa dei vicini si basava sul fatto di aver seguito le disposizioni del giudice precautelare per porre rimedio agli allagamenti.
Il condominio si è difeso sostenendo di non avere responsabilità e che i condomini dell'ultimo piano, utilizzatori esclusivi del lastrico solare, erano responsabili della manutenzione. Il giudice ha stabilito la responsabilità dei convenuti e li ha condannati a riparare i vizi dell'immobile danneggiato. Gli attori hanno impugnato la decisione, lamentando la mancanza di risarcimento per il periodo in cui non avevano potuto usufruire dell'appartamento. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta degli attori, esimendo il condominio da responsabilità.
Gli attori hanno presentato ricorso in cassazione. La Corte ha accolto il ricorso riguardo alla responsabilità passiva del condominio e al danno per mancato uso dell'appartamento. È stato stabilito che il condominio era passivamente coinvolto, in quanto le infiltrazioni derivavano da parti comuni come i cornicioni. Sul danno per mancato uso, la Corte ha ritenuto che il valore locativo dell'immobile potesse essere considerato come danno presunto.
In definitiva, la Corte ha annullato la decisione della Corte d'Appello (Cas. n. 30791 del 2 dicembre 2024).