I sottoscrittori accettano la pubblicazione del proprio nominativo

Accolte le obiezioni proposte da una società che si era vista respingere una precedente istanza volta ad accedere all’elenco dei dati identificativi dei sottoscrittori di una petizione

I sottoscrittori accettano la pubblicazione del proprio nominativo

Coloro i quali sottoscrivono una pubblica petizione accettano, seppur implicitamente e in ragione della natura dell’atto che firmano, la pubblicazione del proprio nominativo. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza 329 dell’11 ottobre 2024 del Tar Friuli Venezia Giulia), i quali aggiungono che il fatto stesso di aver sottoscritto una pubblica petizione comporta la rinuncia a tenere protetti e riservati i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita e residenza), perché chi ha sottoscritto la petizione ha reso manifestamente pubblici i propri dati personali. Accolte, nella specifica vicenda presa in esame dai giudici, le obiezioni sollevate da una società, appaltatrice per la realizzazione di un’acciaieria in una zona industriale, a fronte della nota con cui il segretario generale del consiglio regionale ha respinto una precedente istanza volta ad accedere

all’elenco dei dati identificativi dei sottoscrittori di una petizione contro la realizzazione dell’acciaieria. Il diniego è stato motivato dalla pubblica amministrazione con due rilievi: primo, la documentazione richiesta afferisce ad un procedimento il cui atto finale (la risoluzione del consiglio regionale) non è un provvedimento amministrativo; secondo, sussistono ragioni di tutela della riservatezza ostative all’indicazione dei dati personali dei sottoscrittori (nome, cognome, data di nascita e luogo di residenza). Per i giudici, però, le due ragioni di diniego sono inconsistenti. Innanzitutto, non rileva, come invece sostenuto dalla pubblica amministrazione, che il documento richiesto non sia formalmente inserito all’interno di uno specifico procedimento amministrativo, tale senz’altro non potendosi qualificare il procedimento di esame delle petizioni da parte del consiglio regionale. Quel che rileva, invece, è che la lista dei sottoscrittori della petizione, nella materiale e giuridica disponibilità della Regione, è un documento comunque detenuto dall’amministrazione per evidenti attività di pubblico interesse ed è quindi soggetto alla disciplina dell’accesso. In seconda battuta, poi, il documento riportante l’elenco dei sottoscrittori di una petizione trasmessa al consiglio regionale è, per la sua intrinseca natura, un documento pubblico. E, in quanto specificamente diretta a promuovere o a sollecitare interventi concernenti comuni necessità o per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale, la petizione attiene alle funzioni di indirizzo e di controllo politico attribuito agli organi elettivi (e, in particolare, al consiglio regionale) e all’attività e ai processi decisionali dell’amministrazione, in toto governati dai principi di pubblicità e trasparenza dei relativi atti. Inoltre, la pubblicità dell’elenco dei sottoscrittori deriva dagli stessi obiettivi che le petizioni si ripropongono, ossia influenzare e arricchire il processo decisionale pubblico attraverso richieste e proposte che traggono la loro legittimazione proprio dai soggetti che le supportano. In sostanza, è la stessa indicazione dei sottoscrittori, non solo nel loro numero, ma anche nella loro precisa individualità – quali soggetti portatori di specifici interessi, conoscenze, responsabilità – che conferisce forza persuasiva alla petizione e, in definitiva, ne connota i tratti. Da ciò consegue che coloro i quali sottoscrivono una pubblica petizione accettano, seppur implicitamente e in ragione della natura dell’atto che controfirmano, la pubblicazione del proprio nominativo.

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