Genitori anziani e malati: niente ‘domiciliari’ per la detenuta
La donna non ha neppure dimostrato l’indispensabilità della sua presenza nella casa

Niente domiciliari per la detenuta che ha scontare ancora quattordici mesi e chiede di potere tornare a casa per prestare assistenza ai genitori anziani e malati. Questa la netta presa di posizione dei giudici (sentenza numero 40253 del 31 ottobre 2024 della Cassazione), i quali ritengono decisivo il riferimento alla pericolosità della donna, condannata per appropriazione indebita e denunciata per truffa, e al pericolo di recidiva. Irrilevante il richiamo fatto dalla donna alla necessita di fornire assistenza ai genitori, anziani e ammalati. Ciò perché, spiegano i giudici, tale esigenza non è prevista dalla legge come un elemento che può dare diritto alla concessione di una misura alternativa alla detenzione in carcere. E poi la donna non ha peraltro neppure dimostrato l’indispensabilità della sua presenza nella casa, non potendo neanche essere invocato, con riferimento ai genitori anziani della donna, il diritto riconosciuto al figlio – minore, però – al mantenimento di un rapporto il più possibile normale con la madre, ed eccezionalmente con il padre, diritto per la cui tutela il legislatore e i giudici hanno in più modi ampliato la concedibilità della detenzione domiciliare. A margine, poi, viene richiamato il casellario giudiziale, che riporta due condanne definitive a carico della donna per il delitto di appropriazione indebita, in un caso commesso con più azioni esecutive. In aggiunta, poi, i carabinieri hanno segnalato la pendenza di numerose indagini a carico della donna per i delitti di truffa o di appropriazione indebita, avendo ella riportato, sino all’inizio del 2024, almeno dodici ‘denunce querele’ da parte di altrettante persone offese, in relazione alle quali sono pendenti almeno due procedimenti penali, giunti alla fase dibattimentale. Legittimamente, quindi, la donna viene descritta come una persona pluripregiudicata per condotte di appropriazione indebita e gravata da plurime pendenze per i reati di truffa, commessi sino a data estremamente recente. Logica, quindi, la conseguente valutazione di una sua pericolosità sociale ancora concreta e attuale, e fondata su elementi oggettivi. Corretta, quindi, secondo i giudici di Cassazione, l’esclusione di una prognosi favorevole in ordine alla inesistenza del pericolo di recidiva e alla affidabilità della condannata.