Diritto alla pensione: necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere
La prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro escludono lo stato di bisogno del lavoratore
La prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro escludono lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo mezzi adeguati alle esigenze di vita. Per tali ragioni, quindi, il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 27630 del 16 ottobre 2025 della Cassazione), i quali hanno negato ad un uomo il diritto alla pensione di anzianità, in realtà da lui ottenuta in modo illegittimo.
Inutili le ulteriori obiezioni sollevate dall’uomo. Legittima, invece, secondo i magistrati di terzo grado, la posizione dell’INPS.
Per i giudici, difatti, la cessazione del rapporto di lavoro – che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia – risulta, all’evidenza, affatto diversa rispetto al cumulo tra la pensione medesima – una volta che questa sia stata conseguita – e i redditi da lavoro oppure da altra pensione.
In generale, comunque, il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest’ultima possa essere erogata, però solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. Deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro.
Requisiti fondamentali per il diritto alla pensione di anzianità sono ovviamente la cessazione dell’attività lavorativa e l’anzianità contributiva ed assicurativa.
Detto ciò, per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata. Nell’individuazione di tale discontinuità tra la precedente attività lavorativa e quella successiva, non si dovrà, dunque ricercare un mero iato temporale più o meno significativo ma partire dalla considerazione che, laddove l’attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore di lavoro ed alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento. Tale presunzione, tuttavia, può essere vinta mediante il ricorso a plurimi potenziali indici sintomatici, ulteriori rispetto ad un mero dato temporale, idonei a provare il carattere realmente novativo del rapporto di lavoro successivo al pensionamento.
In sostanza, può affermarsi il principio secondo cui il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest’ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro.
Tornando alla vicenda in esame, si è accertato in fatto la inesistenza di alcun iato temporale tra lo svolgimento dell’attività lavorativa subordinata e la percezione della pensione di anzianità, posto che il lavoratore ha continuato a svolgere la propria attività alle dipendenze della società nel periodo dalla presentazione della domanda in via amministrativa (ottobre 2005) alle dimissioni (febbraio 2006), e poi senza alcuna soluzione di continuità ha proseguito lo svolgimento dell’attività lavorativa, seppure part time, sempre alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, con decorrenza dal giorno successivo a quello delle dimissioni, lo stesso giorno di decorrenza della pensione di anzianità.