Decisione valida anche in assenza dei nominativi dei condòmini

Fondamentale però che siano indicati gli intervenuti con le rispettive quote millesimali e che siano menzionati gli eventuali astenuti e i dissenzienti

Decisione valida anche in assenza dei nominativi dei condòmini

È da considerarsi validamente adottata una delibera assembleare anche in assenza dei nominativi dei condòmini. A condizione, però, che siano indicati gli intervenuti con le rispettive quote millesimali e siano menzionati gli eventuali astenuti e i dissenzienti. Questi i principi fissati dai giudici (sentenza del 21 gennaio 2025 del Tribunale di Napoli), chiamati a prendere in esame il contenzioso originatosi in un palazzo nel Napoletano, contenzioso centrato sulle contestazioni mosse da una condòmina ad una delibera assembleare straordinaria relativa ad alcuni lavori urgenti, con annesso consuntivo di spesa. Alla base delle proteste della condòmina c’è il riferimento alla mancata indicazione nel verbale assembleare dei nominativi dei condòmini che si sono espressi a favore e contro il deliberato, impedendo, quindi, la verificazione del corretto raggiungimento del quorum deliberativo previsto ex lege. Per i giudici, però, bisogna tenere presente che, Codice Civile alla mano, le deliberazioni delle assemblee dei condòmini devono approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio presenti all’assemblea e del valore dell’edificio, e delle deliberazioni deve redigersi verbale. Tale norma, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, nulla dice, però, in ordine all’indicazione dei nominativi dei condomini consenzienti e dissenzienti. Tornando alla vicenda specifica, al verbale assembleare è allegato, osservano i giudici, un elenco che, in relazione al nominativo di ciascun condòmino, indica i millesimi di proprietà e la presenza personale o a mezzo delega, consentendo agevolmente di controllare la valida costituzione dell’assemblea. Inoltre, nell’intestazione del verbale si dà atto che l’assemblea è validamente costituita, essendo presenti, di persona o per delega, cinquantuno condòmini su un totale di ottanta, per complessivi millesimi 618,30 del valore totale. Quanto allo specifico capitoletto della delibera, i condòmini preso atto di quanto riferito dall’amministratore, ratificano i lavori eseguiti. Dunque, emerge chiaramente che la delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti e che non vi è stato alcun voto di astenuti o dissenzienti. Pertanto, è da considerarsi validamente adottata una delibera anche in assenza dei nominativi dei condòmini, a condizione che siano indicati gli intervenuti con le rispettive quote millesimali e siano menzionati gli eventuali astenuti e i dissenzienti. Va precisato, poi, che il verbale, nella parte in cui indica la presenza e la dichiarazione dei condòmini, offre una prova presuntiva di quanto avvenuto in assemblea, allo scopo di permettere a tutti i condòmini, compresi quelli dissenzienti e assenti, di verificare lo svolgimento del procedimento collegiale. Tirando le somme, si può acclarare che il deliberato, oggetto di causa, è da considerarsi valido perché è chiaro che tutti i presenti hanno votato a favore, anche se non indicati nominativamente, ribadendosi che non è necessaria l’indicazione dei condòmini che hanno votato a favore, in quanto ciò che rileva è l’indicazione dei presenti, degli astenuti, dei contrari e delle relative quote millesimali.

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