Copertura contro i danni: all’assicurato che tocca dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa

La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare provato l’effettivo svolgimento dei fatti come denunciati

Copertura contro i danni: all’assicurato che tocca dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa

In materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è sull’assicurato che incombe, Codice Civile alla mano, l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. E, in questa ottica, la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare provato l’effettivo svolgimento dei fatti come denunciati.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 9385 del 14 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito del furto di un veicolo e della successiva richiesta di indennizzo avanzata dal proprietario del veicolo.
Il privato ha dedotto, in sostanza, di avere subito, in una notte di metà ottobre 2011,
il furto della propria autovettura, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave nel box di sua proprietà, e assicurata anche contro il furto.
A fronte della richiesta di indennizzo, però, la società assicurativa ha opposto la mancanza di prova del furto. E questa obiezione è stata accolta dai giudici, per i quali la mera allegazione, da parte del proprietario del veicolo, della denuncia di furto, ove contestata, come avvenuto in questo caso, non eè da sola idonea a provare il diritto dell’assicurato a percepire il previsto indennizzo.
Ciò perché, in tema di diritto al pagamento dell’indennizzo assicurativo, grava sull’assicurato l’onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda e, in primo luogo, l’effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda, e le eccezioni sollevate dall’assicuratore al fine di escludere l’obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l’assicurato dall’obbligo di fornire la prova del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all’indennizzo.

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