Condanna per la società che ritarda nell’esecuzione dei lavori e ciò ai danni dei clienti
Secondo l’Antitrust, la società ha attuato una pratica commerciale scorretta e aggressiva, ritardando l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di bagni a fronte dell’avvenuto pagamento di un acconto o dell’intero prezzo

Se la società ritarda nell’esecuzione dei lavori, è sacrosanto parlare di pratica scorretta in violazione di quanto previsto dal contratto e in danno del cliente. Esemplare, a questo proposito, la sanzione – di 2milioni di euro – decisa dall’Antitrust (provvedimento dell’8 ottobre 2024) nei confronti di una società specializzata nella ristrutturazione del bagno, sanzione adottata a seguito dell’accertamento di pratiche commerciali scorrette e dell’inserimento di clausole vessatorie nei contratti. In sostanza, si è appurato che la società ha rallentato, in molteplici casi, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei bagni e ha ostacolato il riconoscimento dei diritti contrattuali dei consumatori a fronte dei ritardi accertati nell’ultimazione dei lavori. Nello specifico, secondo l’Antitrust, la società ha attuato una pratica commerciale scorretta e aggressiva, ritardando l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di bagni a fronte dell’avvenuto pagamento di un acconto o dell’intero prezzo, e, inoltre, ha ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali per il mancato riconoscimento del diritto di recesso esercitato dai consumatori, e, in alcuni casi, ha perfino negato la risoluzione del contratto a causa del proprio inadempimento. In aggiunta, poi, nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla società, l’Antitrust ha ravvisato la presenza di numerose clausole vessatorie. Ancora più in dettaglio, il procedimento ha preso in esame condotte, poste in essere dalla società, complessivamente integranti un’unica pratica commerciale e consistenti nella diffusione di informazioni non corrette e ambigue, in fase di vendita fuori dei locali commerciali, in ordine alle caratteristiche delle opere di ristrutturazione dei bagni, alla possibilità di utilizzo del bonus fiscale riconosciuto in caso di abbattimenti delle barriere architettoniche e ai tempi di inizio e termine dei lavori, e, inoltre, nella mancata esecuzione delle opere di installazione dei sanitari e nella mancata esecuzione delle opere di ristrutturazione dei bagni con le caratteristiche e tempistiche di esecuzione descritte in fase di vendita nel corso delle visite a domicilio del consumatore. Inoltre, a fronte del mancato rispetto dei termini di esecuzione delle opere e di consegna dei materiali, la società non ha riconosciuto ai consumatori il diritto di recesso da loro esercitato