Catalogabile come consumatore la persona che stipula un contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l’acquisto di un unico bene immobile residenziale per concederlo in locazione dietro corrisp
Fondamentale, però, che la persona agisca per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale

Alla luce della direttiva europea concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, una persona fisica che stipula un contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l’acquisto di un unico bene immobile residenziale per concederlo in locazione dietro corrispettivo rientra nella nozione di consumatore. Ciò, però, a patto che tale persona fisica agisca per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale, poiché il solo fatto che detta persona fisica intenda ricavare redditi dalla gestione di tale immobile non può, di per sé, condurre ad escludere la suddetta persona dalla nozione di consumatore. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 24 ottobre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al contratto di mutuo ipotecario stipulato da una moglie e un marito. In sostanza, nel 2008 la coppia, sposata e residente a Londra, dove non esercitavano alcuna attività commerciale – essendo lui ufficiale della polizia giudiziaria e lei direttrice di un istituto scolastico –, ha stipulato con una banca un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero, che prevedeva un tasso d’interesse variabile e un rimborso di tale credito in zloty polacchi. Il contratto di mutuo ipotecario era finalizzato all’acquisto di un immobile residenziale situato a Varsavia e destinato ad essere locato dietro corrispettivo, e i canoni di locazione servivano principalmente al rimborso delle rate mensili di tale contratto di mutuo ipotecario. Al fine di realizzare siffatto progetto, i coniugi si sono avvalsi dei servizi di un amministratore di proprietà immobiliari che esercita la sua attività professionale in Polonia, il quale è divenuto il loro mandatario e li ha rappresentati al momento della conclusione del contratto di mutuo ipotecario, del contratto di acquisto di tale immobile, del contratto di locazione dell’immobile stesso e del contratto di servizi ai locatari. Nel 2019, i coniugi avevano rimborsato la totalità del loro mutuo ipotecario e hanno venduto il suddetto immobile ma successivamente si sono rivolti ai giudici polacchi, chiedendo il rimborso di tutte le somme versate in esecuzione di tale contratto di mutuo ipotecario e sostenendo che il suddetto contratto conteneva clausole abusive tali da determinarne la nullità. Per i giudici polacchi, a fronte delle clausole del contratto di mutuo ipotecario che prevedono l’indicizzazione di tale mutuo con riferimento al tasso di cambio del franco svizzero e che definiscono l’oggetto principale di detto contratto di mutuo ipotecario, clausole che hanno carattere abusivo in quanto non sono state oggetto di negoziato individuale, non sono state redatte in un linguaggio chiaro e comprensibile e sono contrarie al requisito di buona fede, determinando così, a danno dei due coniugi, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti nascenti da detto contratto di mutuo ipotecario, è necessario fare chiarezza sulla possibilità di qualificare i due coniugi come consumatori. Questo passaggio è fondamentale, spiegano i giudici polacchi: se i due coniugi sono qualificabili come consumatori, allora si può dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario. Direttiva europea alla mano, una persona fisica che stipula un contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l’acquisto di un unico immobile residenziale per concederlo in locazione dietro corrispettivo rientra nella nozione di consumatore? Per fare chiarezza, i giudici comunitari partono da un punto fermo: un consumatore è qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva, agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale. Di conseguenza, quando due persone fisiche stipulano un contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l’acquisto di un immobile residenziale, spetta al giudice nazionale stabilire, prendendo in considerazione in particolare la natura del bene oggetto di tale contratto, se tali persone fisiche abbiano agito nell’ambito della loro attività professionale o se abbiano agito per fini estranei a tale attività. Ebbene, nella specifica vicenda, i coniugi sono persone fisiche che, al momento della conclusione del contratto di mutuo ipotecario, erano impiegate rispettivamente come ufficiale della polizia giudiziaria e come direttrice di un istituto scolastico. Peraltro, essi non esercitavano alcuna attività commerciale a titolo professionale nel settore dell’amministrazione di proprietà immobiliari. Inoltre, essi hanno stipulato tale contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l’acquisto di un unico immobile residenziale, situato a Varsavia, destinato ad essere locato dietro corrispettivo, e i redditi da locazione sono serviti principalmente a pagare le rate mensili del mutuo. E i due coniugi non avevano concesso in locazione altri immobili. Pertanto, la conclusione del contratto di mutuo ipotecario non perseguiva, per i due coniugi, una finalità professionale, ma mirava a consolidare il loro patrimonio privato, in quanto l’acquisto dell’immobile residenziale finanziato da tale mutuo costituiva per essi una forma di investimento. Tale conclusione non può essere messa in discussione dal fatto che i due coniugi avevano intenzione di concedere in locazione tale bene immobile residenziale al fine di trarne vantaggi finanziari, e neppure dalla circostanza che essi si sono avvalsi dei servizi di uno specialista per effettuare l’acquisto e gestire la locazione dell’immobile.