Autorizzato l'impiego della prova presuntiva per calcolare il danno da minore capacità lavorativa nei casi di grave invalidità

Nel campo della responsabilità medica, quando un'alta percentuale di invalidità permanente rende molto probabile la diminuzione della capacità lavorativa e il relativo danno, il giudice può determinare la perdita patrimoniale con criteri equi utilizzando una presunzione come prova

Autorizzato l'impiego della prova presuntiva per calcolare il danno da minore capacità lavorativa nei casi di grave invalidità

In questa pronuncia, la Suprema Corte ha affrontato una questione di responsabilità medica relativa a un caso di errore durante la nascita di una paziente presso un'azienda ospedaliera. Sebbene i giudici di merito abbiano confermato la responsabilità della struttura sanitaria e l'esistenza di un danno biologico permanente al 25%, non hanno riconosciuto il risarcimento per la perdita della capacità lavorativa della paziente.

La paziente ha cercato di ottenere una revisione della decisione affermando che il danno subito avrebbe dovuto implicare un'incapacità lavorativa futura, considerando le sue attitudini personali e un presunto reddito superiore alla pensione sociale. Dopo il rifiuto della Corte d'Appello, la paziente ha presentato ricorso in Cassazione.

Nel suo ricorso, la paziente ha richiamato un principio della Suprema Corte che consente al giudice di presumere una perdita patrimoniale se un'alta percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile la diminuzione della capacità lavorativa e il danno correlato in futuro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando precedenti decisioni simili.

La Cassazione ha ribadito che in presenza di un'invalidità permanente al 25%, le considerazioni della sentenza precedente, le quali mettevano in dubbio la riduzione della capacità lavorativa basata solo sulla presenza di postumi invalidanti, non sono adeguate. Questo equivale a una sottovalutazione dell'importanza degli indizi che dovrebbero essere considerati, inclusi quelli relativi al danno da reddito (Cas. n. 27353 del 22 ottobre 2024).

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