Assegno divorzile: illogico considerare eventuali e ipotetici redditi futuri
Fondamentale, invece, valutare all’attualità le condizioni economiche e patrimoniali dei due ex coniugi

In materia di assegno divorzile, la valutazione delle condizioni economiche dei due ex coniugi va compiuta son stretto riferimento all’attualità, cioè senza alcuna possibilità di considerare eventuali e ipotetici redditi futuri. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 24107 del 9 settembre 2024 della Cassazione), i quali hanno perciò confermato il diritto di una donna a percepire un adeguato assegno divorzile dall’ex marito. Decisivi per i giudici alcuni inequivocabili dettagli della vicenda: il matrimonio durato otto anni; il non avere mai, durante tale periodo, la moglie svolto attività lavorativa, anche per volere dell’ex marito, che aveva preferito che essa si occupasse della casa; l’avere, prima del matrimonio, la donna svolto lavori saltuari di scarsa qualificazione professionale, essendo in possesso della sola licenza media; il non avere la donna lavorato durante il matrimonio. Per completare il quadro, poi, altri due dati: la donna ha quasi 60 anni di età e problemi di salute che non le hanno reso possibile reperire una occupazione; l’ex marito percepisce un reddito mensile di quasi 2mila euro mensili ed è proprietario della casa di abitazione, nonché nudo proprietario di un’altra abitazione in cui vive la madre, nonché titolare di deleghe e conti correnti e titoli intestati alla madre, nonché cointestatario di un conto corrente insieme alla madre. Tirando le somme, la donna risulta priva di mezzi adeguati, e pare evidente il divario economico rilevante tra i due ex coniugi, ed è altrettanto evidente l’effettivo contributo dato dalla donna, attraverso il proprio lavoro domestico, alla formazione del patrimonio comune. Correttamente, quindi, si è provveduto, osservano i giudici, a valutare all’attualità le condizioni dei due ex coniugi, evitando, invece, prognosi sui possibili redditi futuri. Ciò perché l’eventuale mutamento delle condizioni economico patrimoniali dei due ex coniugi potrebbe giustificare una richiesta di revisione delle statuizioni di divorzio, ove effettivamente incidenti in modo significativo, ma la probabilità che detto mutamento si verifichi non consente di ritenere che la persona alla attualità disponga di mezzi adeguati al suo sostentamento, né può incidere nel senso di diminuire il quantum dell’assegno, e segnatamente la componente compensativa che è parametrata al contributo dato dal coniuge conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto all’assegno.