Assegnazione temporanea: per forze armate e forze di polizia ad ordinamento militare vale il regolamento previsto per i dipendenti pubblici
Necessario, però, considerare, oltre alle esigenze organizzative comuni a tutti i pubblici uffici, anche le esigenze tipiche e le peculiari funzioni svolte dal personale impiegato nelle forze armate e nelle forze di polizia ad ordinamento militare

L’istituto dell’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità, prevista per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, si applica anche alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare, compatibilmente con le peculiarità dei singoli statuti e dei profili ordinamentali, operativi ed organizzativi. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 761 del 31 gennaio 2025 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame lo scontro tra un esponente della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tuttavia, diversamente dalla disciplina generale, la valutazione dell’amministrazione è più ampia, precisano i giudici, poiché, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, deve considerare, come imposto della speciale disciplina di settore, oltre alle esigenze organizzative comuni a tutti i pubblici uffici, anche le esigenze tipiche e le peculiari funzioni svolte dal personale impiegato. Nel caso specifico preso in esame, i giudici hanno chiarito che il ‘Codice dell’ordinamento militare’ estende al personale militare la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, ma solo tenendo conto del particolare stato rivestito e, pertanto, la concessione del beneficio – cioè l’assegnazione temporanea del lavoratore con figlio che ha meno di 3 anni – al personale militare deve avvenire all’esito della valutazione delle peculiarità della situazione concreta relativa allo speciale rapporto di servizio che contraddistingue il personale appartenente alle forze armate. Non a caso, la normativa detta una disciplina specifica per l’assegnazione temporanea, per ragioni di maternità o paternità, per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, in deroga a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici, nella parte in cui consente il diniego di assegnazione per motivate esigenze organiche o di servizio. Difatti, la disposizione riduce la portata del beneficio, stante l’eliminazione del requisito di eccezionalità delle esigenze organiche o di servizio valorizzabili ai fini del diniego, sancito dalla disposizione generale ed attribuisce indubbia prevalenza alle necessità operative dell’amministrazione, non potendosi pregiudicare o comunque mettere in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi per soddisfare l’interesse, pur di rilevanza costituzionale, del singolo dipendente. In questa ottica, premesso che l’apprezzamento concreto delle esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, le eventuali esigenze organiche o di servizio ostative al riconoscimento del beneficio devono essere motivate e non possono essere evocate genericamente, attraverso riferimenti indeterminati. Tuttavia, non è necessario che tali esigenze assumano anche carattere di particolare gravità o non siano fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi. E la scopertura di organico, anche non significativa, il peculiare contesto (nel caso specifico, caratterizzato da pervasivi fenomeni di criminalità organizzata) in cui opera il reparto di appartenenza ed il ruolo specifico rivestito dall'appartenente alle forze di polizia (nella specie, inquadrato nel nucleo mobile della Guardia di Finanza deputato al controllo del territorio, al servizio di pubblica utilità e al contrasto di traffici illeciti) costituiscono circostanze specifiche e obiettivamente rilevabili che, nel loro complesso, sono senz’altro idonee ad integrare quelle motivate esigenze organiche o di servizio che consentono il diniego di assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità.